Proposta di modifica n. 7.8 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 7.8 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria'';

        2. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter''».