Proposta di modifica n. 7.5 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 7.5 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT ORELLANA

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. L'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

        La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

        La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

        La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

        La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

            L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione.''».

«Art. 7-bis.

 (Abrogazione degli articoli 159,160 e 161 del Codice penale).

     1. Gli articoli 159,160 e 161 del Codice penale sono abrogati.

        «Art. 7-ter. - (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89). – 1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la lettera d) del comma 2-quinquies, è abrogata;

            b) dopo l'articolo 2-bis., inserire il seguente:

        ''Art. 2-ter». - (Equa riparazione nel caso di procedimenti penali).1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

        2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato,

        3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

        4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.