Proposta di modifica n. 7.2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 7.2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

        «Capo II - Art. 7. (Modifica della disciplina della prescrizione). – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

                ''1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

                2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

                3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

                4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

                5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.'';

            b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

        ''I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.'';

            c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo''.

        Art. 8. – (Modifica all'articolo 158 del codice penale) – 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato''.

        Art. 9. – (Sospensione del corso della prescrizione) – 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

        Il corso della prescrizione rimane altre si sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

        La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

        La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale''.

        Art. 10. – (Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione) 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

        Art. 11. – (Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione) – 1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

        Art. 12. – (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo) 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

        ''Art. 62-ter. – (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo). – La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

        Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

        1) deferimento della questione ad altro giudizio;

        2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

        3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

        4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

        5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

        6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

        Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

        Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

        Non si applica l'articolo 69''.

        Art. 12-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo) – 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 346-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

            a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sette anni dall'esercizio dell'azione penale;

            b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

            c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

        2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo''».