Proposta di modifica n. 3.0.14 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 3.0.14 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 517-quater.1 del codice penale)

        1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

        ''Art. 517-quater.1.- (Agropirateria). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».