Proposta di modifica n. 3.0.10 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)
1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 516. – (Frode in commercio ai prodotti alimentari). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro'';
2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 517. – (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,'';
3. L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 517-quater. – (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). – Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti'';
4. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
''Art. 517-quater.1. – (Agropirateria). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 –quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».