Proposta di modifica n. 3.0.9 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
''Art. 517-quater.1. – (Pene accessorie). – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater importa l'interdizione da cinque a« dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo''.
2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: ''516 e 517'' sono sostituite dalle seguenti: ''516, 517 e 5l7-quater''».
Conseguentemente:
a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;
b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;
c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale e»;
d) sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».