Proposta di modifica n. 2.0.2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)
1. All'articolo 416-bis del codice penale aggiungere infine il seguente comma:
''Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti''».