Proposta di modifica n. 2.15 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».