Ordine del Giorno n. G/2067/1/2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
La Commissione
in sede di esame dell'AS. 2067 (Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena);
premesso che:
il disegno di legge in esame interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p., con l'obiettivo di fronteggiare la crescente penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'ambito politico ed amministrativo, sia a livello locale che in quello nazionale. Contiene, inoltre, disposizioni direttamente applicabili ai processi e ai procedimenti riguardanti la criminalità organizzata;
considerato che:
appare necessario potenziare il raccordo interistituzionale per prevenire e contrastare i possibili fenomeni di infiltrazioni mafiose, tutelando l'economia reale, attraverso strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività maggiormente vulnerabili alle contaminazioni malavitose;
il «Protocollo di legalità» sottoscritto il 18 marzo 2015 (dalla Prefettura di Messina, dalla Regione Siciliana, dall'Ente Parco dei Nebrodi, dai Comuni ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché dall'Ente di Sviluppo Agricolo) rappresenta un tentativo concreto ed efficace, finalizzato alla prevenzione ed alla lotta dei tentativi di infiltrazione mafiosa; sebbene il Protocollo non sia dotato di valore normativa primario, in esso sono menzionate idonee linee guida volte al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, oltre che al consolidamento dello scambio di informazioni per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa al fine di contrastare le sempre più rilevanti e profonde infiltrazioni malavitose nel settore agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento alle procedure di concessione a privati di beni compresi in aree demaniali;
impegna il Governo:
a voler favorire e promuovere, per quanto di competenza, accordi interistituzionali tra le amministrazioni competenti nell'ambito delle aree demaniali, sulla base del modello del Protocollo di cui in premessa, nonché, ove opportuno, con le necessarie iniziative di carattere legislativo, ai fini di una più stringente disciplina delle condizioni di accesso alle concessioni demaniali e ai finanziamenti pubblici, in particolare comunitari, ad esse connesse nell'ambito agro-silvo-pastorale e ad una intensificazione dei controlli e delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.
Art. 1.