Proposta di modifica n. 1.0.4 al DDL n. 1344

1.0.4

BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)

        1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: ''reclusione da quattro a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''reclusione da sette a dodici anni''.