Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 1344

1.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)

        1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

        La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma''».