Proposta di modifica n. 1.15 al DDL n. 2683

1.15

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: ''609-undecies'' sono inserite le seguenti: ''609-terdecies e 609-quaterdecies''».