Proposta di modifica n. 36.119 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
36.119
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso di necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».