Proposta di modifica n. 35.500 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
35.500
I RELATORI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) prevedere, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, che, ove indispensabile per la tutela del soggetto incaricato della trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate o dell'interprete, per il caso in cui le comunicazioni si svolgano con lingua diversa da quella italiana o con dialetto non facilmente intelligibile, sia assicurata la segretezza della loro identità, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che nel corso dell'esame dibattimentale, da svolgersi con modalità protette, e che analoghe forme di tutela siano assicurate anche a favore dell'interprete nominato negli altri casi previsti dalla legge;».