Proposta di modifica n. 35.133 al DDL n. 2067
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35.133
ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, ZELLER, Maurizio ROSSI
Precluso
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a)sostituire il punto 1) con il seguente:
«1) l'attivazione del microfono avvenga qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captato re informatico e nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice»;
b) dopo il punto 1) inserire il seguente:
«1-bis) qualora il giudice non lo disponga, l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possano essere ascoltate e acquisite con tale strumento»;
c)al punto 2) sopprimere le parole: «o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione delta polizia giudiziaria operante»;
d)dopo il punto 3) inserire il seguente:
«3-bis) qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti sia espressamente esclusa nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; tale acquisizione, ove si manifesti necessaria in tempi successivi, dovrà eventualmente essere oggetto di nuovo e diverso decreto autorizzativo»;
e) sostituire il punto 4) con il seguente:
«4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il server della Procura e altri server posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante o della società produttrice, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente»;
f)sostituire il punto 5) con il seguente:
«5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore»;
g)sostituire il punto 6), son il seguente:
«6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e articoli 635-ter e quinquies del codice penale nonché 615-ter del codice penale aggravato dalla presenza di sistemi di interesse pubblico e di pubblica utilità, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica e particolare modalità di intercettazione sia necessaria e indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;
h)al punto 8), inserire infine i seguenti periodi: «tali risultati siano necessariamente cancellati insieme agli altri dati irrilevanti per te indagini. AI termine delle indagini, di tale cancellazione sia necessariamente data comunicazione all'indagato e alla difesa»;
i) dopo il punto 8), inserire i seguenti:
«8-bis) al termine delle indagini, sia dato il diritto alla difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione, nonché la possibilità di chiedere al giudice di verificare che il captato re utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente»;
8-ter) Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di omologazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuovi acquisizioni tecnico-scientifiche».
Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) disciplinare il controllo e l'acquisizione di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informati ci e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri:
1. le procedure di controllo e di acquisizione da remoto dei dati avvengano ogni 40 giorni solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione su richiesta del pubblico ministero tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione;.
2. la previsione di un nuovo mezzo di ricerca della prova di controllo e acquisizione da remoto al quale si applichino le garanzie e le procedure di cui agli articoli 267,268, e 269 del codice di procedura penale e di una norma ad essi collegata nella quale si illustri l'impiego di siffatti strumenti e programmi informatici, la conservazione dei dati relativi, la distruzione al termine delle indagini dei dati irrilevanti soprattutto se lesivi della dignità e della vita privata della persona, le operazioni di istallazione e di disinstallazione.
3. la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, realizzati allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso artico1o, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
5. la violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; l'acquisizione informatica deve mirare alla prosecuzione delle indagini e reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti».