Proposta di modifica n. 35.105 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
35.105
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità dì utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».