Proposta di modifica n. 34.103 al DDL n. 2067

34.103

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Ritirato

Al comma 1, alla parola: «intercettazioni» premettere la seguente: «notificazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

            a)alla rubrica, alla parola: «intercettazioni» anteporre la seguente: «notificazioni,»;

            b)al comma 1, alla lettera a) anteporre la seguente:

            «0a) prevedere una riforma della disciplina delle notificazioni disponendo in particolare che:

                1) l'articolo 148 del codice di procedura penale sia modificato, ai commi 1 e 2-bis, prevedendo che le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, siano eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le specifiche competenze loro normativamente attribuite; le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti mediante posta elettronica certificata o, in caso d'indisponibilità, con altri mezzi tecnici idonei previa attestazione di conformità del testo trasmesso all'originale;

                2) l'articolo 149 sia modificato prevedendo che nei casi di urgenza, il giudice possa disporre con decreto motivato anche su istanza di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del fax, della posta elettronica o del telefono chiamando il numero corrispondente ai luoghi di cui all'art. 157, commi 1 e 2, del codice di procedura penale a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria;

                3) la comunicazione non abbia effetto se non sia stata aquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo;

                4) la comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica abbia valore di notificazione con effetto dal momento in cui è acquisita la prova della sua ricezione, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma;

                5) ove non sia possibile procedere nel modo di cui si numeri 2, 3 e 4, la notificazione sia eseguita, per estratto, mediante telegramma;

                6) le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui al numero 1);

                7) il comma 1 dell'articolo 156 sia modificato prevedendo che la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti sia eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona e che l'atto debba contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo e debba contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia; l'atto deve contenere altresì l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato;

                8) l'articolo 157 sia modificato disponendo altresì che: durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 160 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta sia eseguita mediante consegna di copia all'interessato e, ove ciò non sia possibile, sia eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona'che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;

                8a) qualora i luoghi indicati al numero 8) non siano conosciuti, la notificazione sia eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone;

                8b) l'autorità giudiziaria disponga la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad r indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato;

                8c) il comma 8-bis sia abrogato e il comma 8 sia modificato disponendo che se neppure nei modi di cui al numero 8b del presente comma sia possibile eseguire la notificazione, l'atto sia depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa; avviso ,del deposito stesso sia affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa; prevedere altresì che l'ufficiale giudiziario dia inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, disponendo che gli effetti della notificazione decorrano dal ricevimento della raccomandata;

                9) dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, siano inseriti gli articoli 157-bis e 157-ter tali da disporre rispettivamente che:

                "9a) la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta debba contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo;

                9b) oltre a quanto stabilito dalla lettera precedente, la prima notificazione debba contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio";

                10) all'articolo 159, comma 1, al primo e al secondo periodo, i riferimenti all'imputato siano sostituiti da riferimenti alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e la rubrica sia modificata nei seguenti termini: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità»;

                11) l'articolo 160 sia modificato sopprimendo, al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» e abrogando i commi 2, 3 e 4;

                12) all'articolo 162 del codice di procedura penale sia aggiunto un comma 4-bis che disponga che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario;

                13) l'articolo 167 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149;

                14) il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che gli organi di cui al numero 1) che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione;

                15) al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, la previsione, nell'ambito del contenuto della notificazione dell'imputato all'estero, dell'invito all'elezione di domicilio sia sostituita dalla previsione dell'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nominato un difensore di ufficio;

                16) l'articolo 171 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che la notificazione sia nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia; e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161";

                17) all'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica sia sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica»;

                18) all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma l sia sostituito prevedendo che: 18a) prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; 18b) nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine».