Proposta di modifica n. 30.100 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
30.100
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente''».