Proposta di modifica n. 21.101 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
21.101
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 438 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 575, 582 secondo comma, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, del codice penale, ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119''».