Proposta di modifica n. 21.100 al DDL n. 2067

21.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 21. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale'';

            b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

        ''5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione'';

            c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinando la a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

        6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado''.

        2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        ''Art. 134-ter. - (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). - 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme''.

        3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        4. Le disposizioni di cui alla presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore».