Proposta di modifica n. 18.111 al DDL n. 2067

18.111

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. all'articolo 406, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, la parola ''può'' è sostituita dalla seguente: «deve» e, dopo le parole ''l'esposizione dei'', è inserita la seguente: ''gravi'';

            b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, può dichiarare l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,''».