Proposta di modifica n. 18.111 al DDL n. 2067
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18.111
DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. all'articolo 406, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola ''può'' è sostituita dalla seguente: «deve» e, dopo le parole ''l'esposizione dei'', è inserita la seguente: ''gravi'';
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, può dichiarare l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,''».