Proposta di modifica n. 18.110 al DDL n. 2067
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18.110
DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. all'articolo 406, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
i) al comma 1, la parola ''può'' è sostituita dalla seguente: «deve» e, dopo le parole ''l'esposizione dei'', è inserita la seguente: ''gravi'';
ii) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, può dichiarare l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,''»;
b)al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:
i) al comma 1, le parole ''non può comunque'', sono sostituite dalle seguenti: ''non deve'';
ii) al comma 2, le parole ''La durata massima è tuttavia di due anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''Il termine perentorio di durata massima è di due anni''».