Proposta di modifica n. 18.103 al DDL n. 2067

18.103

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati.

        1-ter. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il giudice verifica la tempestività della iscrizione, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere''».