Proposta di modifica n. 16.0.500 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
16.0.500
I RELATORI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di redazione degli atti processuali)
1. Dopo l'articolo 124, del codice di procedura penale è inserito il seguente:
''Art. l24-bis. - (Redazione degli atti). - 1. I provvedimenti del giudice e gli atti delle parti sono redatti in forma chiara e sintetica.
2. Le motivazioni dei provvedimenti del giudice forniscono in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni della decisione, espongono in ordine logico le questioni rilevanti, anche con riferimento ai precedenti, e danno conto delle norme e dei principi di diritto applicati.
3. I medesimi criteri di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, nella redazione degli atti delle parti.''».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, del Titolo II, dopo le parole: «di partecipare al processo,» inserire le seguenti: «di redazione degli atti processuali,».