Proposta di modifica n. 14.0.101 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
14.0.101
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Dopo il Titolo I, inserire il seguente:
«Titolo I-bis
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 14-bis.
(Estensione delle operazioni sotto copertura)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,''.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».