Proposta di modifica n. 11.0.100 al DDL n. 2067

11.0.100

CAPPELLETTI, NUGNES, GIARRUSSO

Precluso

Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

        1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314,317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale''.

Art. 11-ter.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

        1. AI codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 316, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno a quattro anni'';

        b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità'';

        c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti'';

        d) all'articolo 318, le parole: ''da uno a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a otto anni'';

        e) all'articolo 319, le parole: ''da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni'';

        f) all'articolo 319-quater:

            1) al primo comma, le parole: ''dieci anni e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici anni'';

            2) il secondo comma è abrogato;

        g) all'articolo 322-quater, le parole: ''pari all'ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore al doppio dell'ammontare'';

        h) all'articolo 323, primo comma, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''sei'';

        i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».