Proposta di modifica n. 11.101 al DDL n. 2067

11.101

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES, GIARRUSSO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 11. - (Disposizione transitoria). - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».