Proposta di modifica n. 10.103 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
10.103
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:
la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;
il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;
il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;
il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5.''».