Proposta di modifica n. 9.100 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
9.100
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:
''Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio''».