Proposta di modifica n. 8.102 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
8.102
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 157. - (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;
2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;
3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;
4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.
Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.
La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.
Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:
1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio''».