Proposta di modifica n. 7.302/4 al DDL n. 2067

7.302/4

ORELLANA

Precluso

All'emendamento 7.302, alinea, sostituire le parole:«il seguente comma», con le seguenti: «i seguenti commi», e aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Dopo l'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

''Art. 2-ter.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

        1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

        2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

        3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

        4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.''».