Proposta di modifica n. 7.108 al DDL n. 2067

7.108

LUMIA, DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».