Proposta di modifica n. 7.108 al DDL n. 2067
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7.108
LUMIA, DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».