Proposta di modifica n. 7.107 al DDL n. 2067

7.107

DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Per i reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».