Proposta di modifica n. 7.100 al DDL n. 2067

7.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES, GIARRUSSO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - (Modifica all'articolo 158 del codice penale). - 1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 158. - (Decorrenza del termine della prescrizione). - Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.

        In ogni caso, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado.

        Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato''».