Proposta di modifica n. 6.0.124 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
6.0.124
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale)
1. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:
''La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato''».