Proposta di modifica n. 6.0.120 al DDL n. 2067

6.0.120

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: ''589-bis.'' sono aggiunte le seguenti: ''e 318, 319 e 319-ter, nonche 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile''.

        2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: ''La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado''».