Proposta di modifica n. 6.0.119 al DDL n. 2067

6.0.119

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione)

        1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: ''stabilita dalla legge'' sono aggiunte le seguenti: ''aumentato di un terzo'';

            b) al sesto comma dopo le parole: ''589-bis.'' sono aggiunte le seguenti: ''314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis'';

            c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: ''Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado''».