Proposta di modifica n. 6.0.118 al DDL n. 2067
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6.0.118
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifica all'art. 157 del codice penale)
1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
''La prescrizione estingue il reato:
in tre anni, se si tratta di contravvenzione;
in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiorenel massimo a cinque anni;
in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;
in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;
in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.'';
2. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter''.
3. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:
''Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale''».