Proposta di modifica n. 6.0.117 al DDL n. 2067
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6.0.117
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)
1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria''.
2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni''.
3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: ''589-bis'' sono aggiunte le seguenti: ''314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis''.
4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
''La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado''».