Proposta di modifica n. 6.0.117 al DDL n. 2067

6.0.117

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

        1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria''.

        2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni''.

        3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: ''589-bis'' sono aggiunte le seguenti: ''314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis''.

        4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

        ''La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado''».