Proposta di modifica n. 6.0.109 al DDL n. 2067
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6.0.109
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, capoverso ''Art. 168-bis'' della legge 28 aprile 2014, n. 67, il periodo: ''Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova'' è sostituito dal seguente: ''Nei procedimenti per rea puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternati a alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova''».