Proposta di modifica n. 6.0.104 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
6.0.104
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto in fine, il seguente comma:
''Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno''».