Proposta di modifica n. 6.0.102 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
6.0.102
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 66 e 78 del codice penale)
1. All'articolo 66 del codice penale, primo comma, numero 1) la parola: ''trenta'' è sostituita con la seguente: ''quaranta''.
2. All'articolo 78 del codice penale, la parola: ''trenta'', ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: ''quaranta''».
Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I con il seguente:
«ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AGLI ARTICOLI 66 E 78 DEL CODICE PENALE NONCHÉ AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA».