Proposta di modifica n. 6.0.101 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
6.0.101
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)
1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: ''Non sussiste eccesso colpo so di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale''».