Proposta di modifica n. 6.0.100 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
6.0.100
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:
''Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale''».