Proposta di modifica n. 4.115 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
4.115
Precluso
Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) in fine, aggiungere il seguente comma:
''Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale''».