Proposta di modifica n. 3.0.113 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
3.0.113
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».