Proposta di modifica n. 3.0.109 al DDL n. 2067
Azioni disponibili
3.0.109
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».