Proposta di modifica n. 3.0.108 al DDL n. 2067

3.0.108

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        Ai delitti previsti dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».