Proposta di modifica n. 3.0.106 al DDL n. 2067

3.0.106

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis

(Modifiche al reato di violenza privata)

        1. All'articolo 610 del codice penale, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        ''2-bis. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni se i fatti di cui al comma 1 sono commessi:

            a) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

            b) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

            c) con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal tutore, comporta la perdita della potestà genitoriale;

            d) nei confronti di minori o di persone che si trovino in condizioni di minorata difesa, da soggetti cui è affidata la loro custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza; il giudice dispone la confisca dell'edificio all'interno del quale si è consumato il reato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale''».