Proposta di modifica n. 3.0.105 al DDL n. 2067
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3.0.105
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
''Art. 517-quater.1. - (Pene accessorie). - La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo''.
2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: ''516 e 517'' sono sostituite dalle seguenti: ''516, 517 e 517-quater''».
Conseguentemente:
a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;
b)all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;
c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale e»;
d) sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».